mercoledì 1 settembre 2010

Armistizio corto, Armistizio lungo, Promemoria Dick, altri documenti armistiziali

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Testo dell'armistizio corto di Cassibile
(3 settembre 1943)

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Le seguenti condizioni di armistizio sono presentate dal generale Dwight D. Eisenhower, Generale Comandante delle Forze Armate alleate, il quale agisce per delega dei Governi degli Stati Uniti e della Gran Bretagna e nell'interesse delle Nazioni Unite, e sono accettate dal Maresciallo Badoglio, Capo del Governo italiano.
1) Cessazione immediata di ogni attività ostile da parte delle Forze Armate Italiane.
2) L'Italia farà ogni sforzo per rifiutare ai tedeschi tutto ciò che potrebbe essere adoperato contro le Nazioni Unite.
3) Tutti i prigionieri e gli internati delle Nazioni Unite saranno consegnati immediatamente al Comandante in Capo alleato e nessuno di essi potrà ora o in qualsiasi momento essere trasferito in Germania.
4) Trasferimento immediato della flotta italiana e degli aerei italiani in quelle  località che saranno designate dal Comandante in Capo alleato, con i dettagli di disarmo che saranno fissati da lui.
5) Il naviglio mercantile italiano potrà essere requisito dal Comandante in Capo alleato per supplire alle necessità del suo programma militare-navale.
6) Resa immediata della Corsica e di tutto il territorio italiano, sia delle isole che del continente, agli alleati, per essere usati come base di operazioni e per altri scopi, a seconda delle decisioni degli alleati.
7) Garanzia immediata del libero uso da parte degli alleati di tutti gli aeroporti e porti navali in territorio italiano, senza tener conto dello sviluppo dell'evacuazione del territorio italiano da parte delle forze tedesche. Questi porti navali e aeroporti dovranno essere protetti dalle Forze Armate italiane finché questo compito non sarà assunto dagli alleati.
8) Immediato richiamo in Italia delle Forze Armate italiane da ogni partecipazione alla guerra, in qualsiasi zona in cui si trovino attualmente impegnate.
9) Garanzia da parte del Governo italiano, che, se necessario, impiegherà tutte le sue forze disponibili per assicurare la sollecita e precisa esecuzione di tutte le condizioni dell'armistizio.
10) Il Comandante in Capo delle Forze alleate si riserva il diritto di prendere qualsiasi misura che egli riterrà necessaria per la protezione degli interessi delle Forze alleate, per la prosecuzione della guerra, e il Governo italiano si impegna a prender quelle misure amministrative e di altro carattere, che potranno essere richieste dal Comandante in Capo, e in particolare il Comandante in Capo stabilirà un Governo militare alleato in quelle parti del territorio italiano, ove egli lo riterrà necessario nell'interesse militare delle Nazioni alleate.
11) Il Comandante in Capo delle Forze alleate avrà pieno diritto di imporre misure di disarmo, di smobilitazione e di smilitarizzazione.
12) Altre condizioni di carattere politico, economico e finanziario, che l'Italia dovrà impegnarsi ad eseguire, saranno trasmesse in seguito.
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Le condizioni di questo armistizio non saranno rese pubbliche senza l'approvazione del Comandante in Capo alleato. Il testo inglese sarà considerato il testo ufficiale.
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Per il Maresciallo Pietro Badoglio Capo del Governo italiano f.to Giuseppe Castellano, Gen. di Brigata addetto al Comando Supremo Italiano ·
Per Dwight Eisenhower, generale dell'Esercito degli U.S.A., Comandante in Capo delle Forze Alleate, f.to Walter B. Smith, Magg. Gen. dell'Esercito degli U.S.A. Capo di Stato Maggiore.
Presenti:
On. Harold Macmillan, Ministro Residente britannico presso il Quartier Generale delle Forze alleate ·
Robert Murphy, rappresentante personale del Presidente degli Stati Uniti ·
Royer Dick, Commodoro della Reale Marina britannica, Capo di Stato Maggiore del Comandante in Capo del Mediterraneo ·
Lowell W. Rooks, Magg. Gen. dell'Esercito degli U.S.A. Sottocapo di Stato Maggiore, C-3, presso il Quartier Generale delle Forze alleate ·
Franco Montanari, interprete ufficiale italiano ·
Brigadiere Kenneth Strong, Sottocapo di Stato Maggiore, G-2, presso il Quartier Generale delle Forze alleate.

Versione originale in inglese
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Sicily, September 3, 1943.
The following conditions of an Armistice are presented by General DWIGHT D. EISENHOWER, Commander-in-Chief of the Allied Forces, acting by authority of the Governments of the United States and Great Britain and in the interest of the United Nations, and are accepted by Marshal PIETRO BADOGLIO, Head of the Italian Government:

1. Immediate cessation of all hostile activity by the Italian armed forces.
2. Italy will use its best endeavors to deny, to the Germans, facilities that might be used against the United Nations.
3. All prisoners or internees of the United Nations to be immediately turned over to the Allied Commander-in-Chief, and none of these may now or at any time evacuated to Germany.
4. Immediate transfer of the Italian Fleet and Italian aircraft to such points as may be designated by the Allied Commander-in-Chief, with details of disarmament to be prescribed by him.
5. Italian merchant shipping may be requisitioned by the Allied Commander-in-Chief to meet the needs of his military-naval program.
6. Immediate surrender of Corsica and of all Italian territory, both islands and mainland, to the Allies, for such use as operational bases and other purposes as the Allies may see fit.
7. Immediate guarantee of the free use by the Allies of all airfields and naval ports in Italian territory, regardless of the rate of evacuation of the Italian territory by the German forces. These ports and fields to be protected by Italian armed forces until this function is taken over by the Allies.
8. Immediate withdrawal to Italy of Italian armed forces from all participation in the current war from whatever areas in which they may now be engaged.
9. Guarantee by the Italian Government that if necessary it will employ all its available armed forces to insure prompt and exact compliance with all the provisions of this armistice.
10. The Commander-in-Chief of the Allied Forces reserves to himself the right to take any measure which in his opinion may be necessary for the protection of the interests of the Allied Forces for the prosecution of the war, and the Italian Government binds itself to take such administrative or other action as the Commander-in-Chief may require, and in particular the Commander-in-Chief will establish Allied Military Government over such parts of Italian territory as he may deem necessary in the military interests of the Allied Nations.
11. The Commander-in-Chief of the Allied Forces will have a full right to impose measures of disarmament, demobilization and demilitarization.
12. Other conditions of a political, economic and financial nature with which Italy will be bound to comply will be transmitted at later date.
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The conditions of the present Armistice will not be made public without prior approval of the Allied Commander-in-Chief. The English will be considered the official text.
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Marshal PIETRO BADOGLIO Head of the Italian Government
By: GIUSEPPE CASTELLANO Italian High Command Chief of Staff.
DWIGHT D. EISENHOWER General, U. S. Army Commander in Chief Allied Forces.
By: WALTER B. SMITH Brigadier General, attached to The Major General, U. S. Army
Present:
Rt. Hon. HAROLD MACMILLAN British Resident Minister, AFHQ
ROBERT MURPHY Personal Representative of the President of the United States
ROYER DICK Commodore, R. N. Chief of Staff to the C. in C. Med.
LOWELL W. ROOKS Major General, U. S. Army Assistant Chief of Staff, G-3, AFHQ
FRANCO MONTANARI Official Italian InterpreterBrigadier
 KENNETH STRONG Assistant Chief of Staff, G-2, AFHQ

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Promemoria Dick (4 settembre 1943)
Istruzioni per il trasferimento delle navi da guerra e mercantili italiane 

1. Essendo stato concordato che tutte le navi da guerra e mercantili italiane lasceranno le acque dell'Italia il più rapidamente possibile alla proclamazione dell'armistizio da parte delle Nazioni Unite, sono state preparate le istruzioni generali che seguono per facilitare e favorire i necessari trasferimenti.

NAVI DA GUERRA
2. Porti di riunione
I porti nei quali le navi da guerra potranno recarsi sono i seguenti: Gibilterra, Palermo, Malta, Augusta, Tripoli, Haifa e Alessandria.

3. Rotte per le navi trovantisi nella costa occidentale [dell'Italia]
a)   Tutte le navi da guerra trovantisi nelle coste occidentali dell'Italia a nord del 42" parallelo dovranno portarsi a nord della Corsica e far rotta quindi verso sud passando a ponente della Corsica e della Sardegna in modo da arrivare durante le ore diurne al largo del porto di Bona. Quivi incontreranno [navi alleate] che daranno loro istruzioni per l'ulteriore rotta. Le navi - salvo disposizione contraria - non dovranno avvicinarsi al porto di Bona più di 5 miglia.
b)   Le navi da guerra trovantisi nei porti occidentali dell'Italia a sud del 42° parallelo dovranno dirigere verso nord lungo la costa sino a raggiungere il suddetto parallelo; dovranno far rotta quindi verso ovest sino alla costa orientale della Corsica, dirigere successivamente verso sud costeggiando la Corsica e la Sardegna e proseguire infine per Bona dove riceveranno istruzioni, come indicato nella lettera a).
c)  Le piccole unità trovantisi a nord del 42° parallelo dovranno far rotta per La Maddalena seguendo la costa orientale della Corsica e dirigere quindi, appena possibile, per Bona. Le piccole unità trovantisi a sud del 42" parallelo dovranno rimanere in porto, salvo che vi sia immediato pericolo di cattura da parte dei Tedeschi. In questo caso le unità trovantisi a Napoli o a nord di Napoli dovranno far rotta per Augusta seguendo la costa e attraverso lo stretto di Messina.

4. Rotte per le navi trovantisi nella costa orientale [dell'Italia] e in Egeo
    a) Tutte le navi da guerra trovantisi a Taranto, in Adriatico o nei porti orientali dell'ltalia dovranno dirigere per Malta arrivandovi direttamente, pro­venendo da est, durante le ore diurne.
b) Le unità minori e le piccole unità potranno far rotta direttamente per Augusta.
c)  Tutte le navi da guerra trovantisi in Egeo dovranno recarsi ad Haifa.

5. Istruzioni per il trasferimento e l'arrivo
a)  Le navi dovranno salpare appena possibile, dopo il tramonto, il giorno della proclamazione [dell'armistizio] e navigare alla più alta velocità sino al sorgere del giorno.
b)  La velocità dovrà essere regolata in modo che l'arrivo entro la portata dei cannoni dei porti o delle difese costiere degli Alleati non avvenga prima che sia giorno fatto.
c)   L'avvicinamento alla costa dovrà essere effettuato a bassa velocità (non più di 12 nodi).
d)  E' importante che le navi da guerra arrivino a gruppi. L'arrivo isolato non è conveniente e dovrà essere evitato per quanto possibile.

6. Istruzioni circa le armi
Tutti i cannoni dell'armamento principale ed i lanciasiluri dovranno essere brandeggiati per chiglia. E' concessa invece libertà d'azione per le armi contraeree, ma il fuoco potrà essere aperto soltanto in caso di chiarazione ostile da parte di un aereo.

7. Riconoscimento
Tutte le navi da guerra durante il giorno dovranno alzare all'albero di maestra (o all'albero che hanno, per quelle che ne posseggono uno solo) un pennello nero o blu scuro, il più grande possibile. Grandi dischi neri potranno essere posti in coperta come segnale di riconoscimento per gli aerei. Qualora durante la notte fossero incontrate altre navi, per farsi riconoscere saranno accesi i fanali di via con luce attenuata e sarà trasmesso il segnale « G A ".

8. Sommergibili
a)  I sommergibili dovranno navigare in superficie sia di giorno che di notte.
b)  Quelli provenienti dai porti dell'ltalia continentale o della Sardegna dovranno seguire le stesse rotte prescritte per le altre navi da guerra e dovranno essere scortati, se possibile, da unità di superficie.
c)  I sommergibili in mare dovranno far rotta, in superficie, per il più vicino dei porti indicati nel precedente paragrafo 2.

9. Condizioni generali
Sia chiaro che le navi dovranno essere pronte, dopo che avranno preso contatto con le autorità alleate, a ricevere a bordo quel personale navale alleato che le autorità suddette potranno ritenere conveniente e che saranno attuate per il momento quelle misure di disarmo che le autorità stesse potranno stabilire. Queste misure di disarmo mirano a garantire la necessaria sicurezza dei porti alleati nei quali le navi da guerra italiane potranno trovarsi all'ancora.

10. Comunicazioni
Dovrà essere osservato nella maggior misura possibile il silenzio radio, ma se navi da guerra italiane o alleate desiderassero comunicare tra loro ciò dovrà avvenire inizialmente su 500 kilocicli. E' prevedibile che saranno date succes­sivamente disposizioni per passare ad una frequenza più adatta, qualora si dovessero effettuare lunghe comunicazioni.

MARINA MERCANTILE
11. Porti di riunione
Le navi mercantili trovantisi ad ovest del 17° meridiano dovranno far rotta per Gibilterra; le navi trovantisi in Adriatico o ad est di tale parallelo dovranno dirigere per Alessandria.
Le navi trovantisi nelle coste occidentali dell'Italia a nord del 42° parallelo dovranno passare a nord della Corsica o a nord della Sardegna e far quindi rotta diretta per Gibilterra, combustibile permettendolo. Se il combustibile non lo consentisse, esse dovranno dirigere per i porti di Bona o di Algeri arrivandovi in ore diurne. Dovranno chiedere istruzioni prima di entrarvi non essendo con­sentito far ciò senza esserne stati autorizzati. Le navi trovantisi a sud del 42° parallelo dovranno seguire la rotta indicata nella lettera b) del paragrafo 3 sino a quando avranno superato verso sud la Sardegna.
Le navi trovantisi ad est del 17° meridiano o in Adriatico faranno rotta direttamente per Alessandria arrivando in ore diurne a 12 miglia almeno da questo Porto; di qui richiederanno istruzioni.

12. Riconoscimento
Le navi mercantili dovranno alzare all'albero di maestra un pennello nero o blu scuro.

13. Norme per il trasferimento e l'arrivo
L'arrivo nei porti alleati dovrà avvenire sempre in ore diurne, l'avvicinamento dovrà essere effettuato a bassa velocità (non più di 12 nodi).

14. Comunicazioni
Su 500 kilocicli.

4 settembre 1943.
Per il Comandante in Capo del Mediterraneo amm. Cunningham:
Commodoro ROYER DICK

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Istruzioni alla Flotta e Marina Mercantile italiana
di Sir Andrew CUNNINGHAM BROWNE, Comandante-in-capo delle Forze Navali Alleate nel Mediterraneo - (Memorandum Dick) (Sintesi diramata dalla Radio delle Nazioni Unite. Algeri. 8 Settembre 1943)

Marinai della Marina militare e mercantile italiana:
Il Vostro paese ha cessato le ostilità contro le Nazioni Unite. Le forze armate tedesche sono diventate gli aperti nemici del popolo italiano e intendono impadronirsi delle Vostre navi.
1 - Le Vostre navi sono urgentemente necessarie per aiutare nel lavoro di trasporto di approvvigionamenti verso l'Italia e le Vostre navi da guerra per proteggerli dai tedeschi.
2 - Fate attenzione, perciò, che le Vostre navi non siano danneggiate e non permettete che siano catturate.
3 -  Le forze delle Nazioni Unite si stanno adoperando per ricevervi e proteggervi. Salvate le Vostre navi e seguite le istruzioni date ora dalle Nazioni Unite.
4 - Navi nel Mediterraneo, navigate verso un luogo sicuro dall'interferenza delle forze armate tedesche. Dirigetevi, se potete, verso l'Africa del Nord o Gibilterra, a Tripoli o Malta, a Haifa o Alessandria o in Sicilia e là attendete gli eventi.
5 - Navi nel Mar Nero, navigate verso i porti russi. Se non avete il combustibile per farlo, procedete verso porti neutrali.
6 - Quando incontrate forze delle Nazioni Unite, identificatevi di giorno sventolando dall'albero principale un largo vessillo nero o blu scuro, mostrando delle grandi pezze circolari dai Vostri ponti come identificazione per gli aerei.
7 - Di notte, se incontrate delle navi oscurate, accendete le luci di navigazione e segnalate le lettere GA verso la nave oscurata.
8 - Seguite attentamente tutte le istruzioni delle forze delle Nazioni Unite. Queste sono date per assicurare la Vostra incolumità.
9 - Marinai mercantili, se innanzi tutto preserverete intatte le Vostre navi e quindi soddisferete le autorità delle Nazioni Unito cooperando lealmente con loro, ci sarà l'opportunità per un ulteriore vostro impiego in alto mare su navi italiane. Per quelli di Voi che sono nel Mare Egeo o nel Mar Nero, se non potete sfuggire ai tedeschi che ora sono i vostri nemici, non lasciate che le vostre navi cadano nelle loro mani. Come ultima risorsa, affondatele o sabotatele, piuttosto che permettere che cadano nelle mani dei tedeschi per essere usate contro l'Italia.
10 - Le Navi che intendono agire in conformità con questa comunicazione possono confermare il loro salvacondotto chiamando "Malta V P T" o "Algeri F U G" o "Alessandria S U H" su 500 chilocicli.

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Telegramma di Eisenhower a Badoglio dell' 8 settembre 1943
Nel tardo pomeriggio dell’8 settembre, poco prima che radio Algeri e radio Londra, con trasmissioni delle ore 17.00, diramassero al mondo la notizia dell’armistizio, Eisenhower, informato che Badoglio eistava ancora ad annunziare l'armistizio, inviò al Governo Italiano un telegramma con questo durissimo e drammatico ultimatum:
"Prima parte. Intendo trasmettere alla radio l’accettazione dell’armistizio all’ora già fissata. Se Voi o qualsiasi parte delle Vostre forze armate mancherete di cooperare come precedentemente concordato io farò pubblicare in tutto il mondo i dettagli di questo affare. Oggi è il giorno X ed io aspetto che Voi facciate la Vostra parte.
Seconda parteIo non accetto il vostro messaggio di questa mattina posticipante l’armistizio. Il Vostro rappresentante accreditato ha firmato un accordo con me e la sola speranza dell’Italia è legata alla Vostra adesione a questo accordo. Secondo la vostra urgente richiesta le operazioni aviotrasportate sono temporaneamente sospese. Avete intorno a Roma truppe sufficienti per assicurare la momentanea sicurezza della città, ma io richiedo esaurienti informazioni secondo le quali disporre al più presto per l’operazione aviotrasportata. Mandate subito il generale Taylor a Diserta informando in anticipo dell’arrivo e della rotta dell’apparecchio.
Terza parte. I piani sono stati fatti nella convinzione che Voi agivate in buona fede e noi siamo pronti ad effettuare su tale base le future operazioni militari. Ogni mancanza ora da parte Vostra nell’adempiere a tutti gli obblighi dell’accordo firmato avrà le più gravi conseguenze per il Vostro Paese. Nessuna Vostra futura azione potrebbe più ridarci alcuna fiducia nella Vostra buonafede e ne seguirebbe di conseguenza la dissoluzione del Vostro Governo e della Vostra Nazione."
Generale Eisenhower
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Testo dell' Armistizio lungo (resa incondizionata) di Malta
(29 settembre 1943)

“Poiché in seguito ad un armistizio in data 3 settembre 1943, fra i Governi degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, agenti nell'interesse di tutte le Nazioni Unite, da una parte, e il Governo italiano dall'altra, le ostilità sono state sospese fra l'Italia e le Nazioni Unite in base ad alcune condizioni di carattere militare;
e poiché, oltre queste condizioni, era stabilito in detto armistizio che il Governo italiano si impegnava ad eseguire altre condizioni di carattere politico, economico e finanziario da trasmettere in seguito; e poiché è opportuno che le condizioni di carattere militare e le suddette condizioni di carattere politico, economico e finanziario siano, senza menomare la validità delle condizioni del suddetto armistizio dei 3 settembre 1943, comprese in un atto successivo;
le seguenti, insieme con le condizioni dell'armistizio del 3 settembre 1943, sono le condizioni in base a cui i Governi degli Stati Uniti, della Gran Bretagna e dell'Unione Sovietica, agendo per conto delle Nazioni Unite, sono disposti a sospendere le ostilità contro L'Italia sempre che le loro operazioni militari contro la Germania ed i suoi alleati non siano ostacolate e che l'Italia non aiuti queste Potenze in qualsiasi modo e non esaudisca le richieste di questi Governi.
Queste condizioni sono state presentate dal generale Dwight D. Eisenhower, Comandante Supremo delle Forze Alleate, debitamente autorizzato a tale effetto;
E sono state accettate senza condizioni dal Maresciallo Pietro Badoglio, Capo del Governo italiano, rappresentante il Comando Supremo delle Forze italiane di terra, mare ed aria, e debitamente autorizzato a tale effetto dal Governo italiano.

1)
(A) Le Forze italiane di terra, mare, aria, ovunque si trovino, a questo scopo si arrendono.
(B) La partecipazione dell'Italia alla guerra in qualsiasi zona deve cessare immediatamente. Non vi sarà opposizione agli sbarchi, movimenti ed altre operazioni delle Forze di terra, mare e aria delle Nazioni Unite. In conformità il Comando Supremo italiano ordinerà la cessazione immediata delle ostilità di qualunque genere contro le Forze delle Nazioni Unite ed impartirà ordini alle autorità navali, militari e aeronautiche italiane in tutte le zone di guerra di emanare immediatamente le istruzioni opportune ai loro comandi subordinati.
(C) Inoltre il Comando Sapremo italiano impartirà alle Forze navali, militari ed aeronautiche, nonché alle autorità ed ai funzionari, ordini di desistere immediatamente dalla distruzione e dal danneggiamento di qualsiasi proprietà immobiliare o mobiliare, sia pubblica che privata.
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2) Il Comando Supremo italiano fornirà tutte le informazioni relative alla dislocazione ed alla situazione di tutte le Forze Armate italiane di terra, di mare ed aria, ovunque si trovino, e di tutte le Forze degli alleati dell'Italia che si trovano in Italia od in territori occupati dall'Italia.
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3) Il Comando Supremo italiano prenderà tutte le precauzioni necessarie per salvaguardare gli aerodromi, le installazioni portuali e qualsiasi altro impianto contro cattura od attacco da parte di qualsiasi alleato dell'Italia. Il Comando Supremo italiano prenderà tutte le disposizioni necessarie per salvaguardare l'ordine pubblico e per usare le Forze Armate disponibili per assicurare la pronta e precisa esecuzione del presente atto e di tutti i suoi provvedimenti. Fatta eccezione per quell'impiego di truppe italiane agli scopi suddetti che potrà essere sanzionato dal Comandante Supremo delle Forze Alleate, tutte le altre Forze italiane di terra, mare e aria rientreranno e rimarranno in caserma, negli accampamenti o sulle navi in attesa di istruzioni dalle Nazioni Unite per quanto riguarda il loro futuro stato e definitiva destinazione. In via eccezionale, il personale navale si trasferirà in quelle caserme navali che le Nazioni Unite indicheranno.
4) Le Forze italiane di terra mare ed aria, entro il termine che verrà stabilito dalle Nazioni Unite, si ritireranno da tutti i territori fuori dell'Italia che saranno notificati al Governo italiano dalle Nazioni Unite e si trasferiranno in quelle zone che verranno indicate dalle Nazioni Unite. Questi movimenti delle Forze di terra, mare e aria verranno eseguiti secondo le istruzioni che verranno impartite dalle Nazioni Unite e in conformità degli ordini che verranno da esse emanati. Nello stesso modo, tutti i funzionari italiani lasceranno le zone notificate, eccetto coloro ai quali verrà dato il permesso di rimanere da parte delle Nazioni Unite. Coloro ai quali verrà concesso il permesso di rimanere si conformeranno alle istruzioni del Comandante Supremo delle Forze Alleate.
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5) Nessuna requisizione, appropriazione, od altre misure coercitive potranno essere effettuate dalle Forze di terra, mare ed aria e da funzionari italiani nei confronti di persone o proprietà nelle zone specificate nel capoverso n. 4.
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6) La smobilitazione delle Forze italiane di terra, mare ed aria in eccesso del numero che verrà notificato, dovrà seguire le norme stabilite dal Comandante Supremo delle Forze Alleate.
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7) Le navi da guerra italiane di tutte le categorie, ausiliarie e da trasporto saranno riunite, secondo gli ordini, nei porti che verranno indicati dal Comandante Supremo delle Forze Alleate, ed ogni decisione in merito a dette navi verrà presa dal Comandante Supremo delle Forze Alleate.
ANNOTAZIONE: Se alla data dell'armistizio, l'intera flotta da guerra italiana sarà stata riunita nei porti alleati, questo articolo avrà il seguente tenore:
“ le navi da guerra italiane di tutte le categorie, ausiliarie e da trasporto rimarranno fino a ulteriori ordini nei porti dove sono attualmente radunate ed ogni decisione in merito ad esse verrà presa dal Comandante Supremo delle Forze Alleate ”.
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8) Gli aeroplani italiani di qualsiasi genere non decolleranno dalla terra dall'acqua o dalle navi senza previ ordini del Comandante Supremo delle Forze Alleate.
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9) Senza pregiudizio a quanto disposto dagli articoli 14,15 e 28 (A) e (D) che seguono, a tutte le navi Mercantili, da pesca ed altre navi battenti qualsiasi bandiera, a tutti gli aeroplani e ai mezzi di trasporto interno di qualunque nazionalità in territorio italiano o in territorio occupato dall'Italia od in acque italiane dovrà, in attesa di verifica della loro identità o posizione, essere impedito di partire.
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10) Il Comando Supremo italiano fornirà tutte le informazioni relative al mezzi navali, militari ed aerei, ad impianti e difese, ai trasporti e mezzi di comunicazione costruiti dall'Italia o dai suoi alleati nel territorio italiano o nelle vicinanze di esso, ai campi di mine od altre ostruzioni ai movimenti per via di terra, mare ed aria, e qualsiasi altra informazione che le Nazioni Unite potranno richiedere in relazione all'uso delle basi italiane o alle operazioni, alla sicurezza o al benessere delle Forze di terra, mare ed aria delle Nazioni Unite. Le Forze e il materiale italiano verranno messi a disposizione delle Nazioni Unite, quando richiesto, per togliere le summenzionate ostruzioni.
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11) Il Governo italiano fornirà subito gli elenchi indicanti i quantitativi di tutto il materiale da guerra con l’indicazione della località ove esso si trova. A meno che il Comandante Superiore delle Forze Alleate non decida di farne uso, il materiale da guerra verrà posto in magazzino sotto il controllo che egli potrà stabilire. La destinazione definitiva del materiale da guerra verrà decisa dalle Nazioni Unite.
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12) Non dovrà aver luogo alcuna distruzione né danneggiamento, né, fatta eccezione per quanto verrà autorizzato e disposto dalle Nazioni Unite, alcuno spostamento di materiale da guerra, radio, radio localizzazione, o stazione meteorologica, impianti ferroviari, stradali e portuali od altre installazioni, od in via generale di servizi pubblici e privati e di proprietà di qualsiasi sorta ovunque si trovino, e la manutenzione necessaria e le riparazioni saranno a carico delle autorità italiane ("will be the responsability of the italian authorities").
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13) La fabbricazione, produzione e costruzione del materiale da guerra, la sua importazione, esportazione e transito, è proibita, fatta eccezione a quanto verrà disposto dalle Nazioni Unite.
Il Governo italiano si conformerà a quelle istruzioni che verranno impartite dalle Nazioni Unite per la fabbricazione, produzione e costruzione, e l'importazione, esportazione e transito di materiale da guerra.
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14)
(A) Tutte le navi italiane mercantili, da pesca ed altre imbarcazioni, ovunque si trovino, nonché quelle costruite o completate durante il periodo di validità del presente atto, saranno dalle competenti autorità italiane messe a disposizione, in buono stato di riparazione e di navigazione, in quei luoghi e per quegli scopi e periodi di tempo che le Nazioni Unite potranno prescrivere. Il trasferimento alla bandiera nemica o neutrale è proibito. Gli equipaggi rimarranno a bordo in attesa di ulteriori istruzioni riguardo al loro ulteriore impiego o licenziamento. Qualunque opzione esistente per il riacquisto o la restituzione o la ripresa in possesso di navi italiane o precedentemente italiane, che erano state vendute od in altro modo trasferite o noleggiate durante la guerra, verrà immediatamente esercitata e le condizioni sopra indicate verranno applicate a tutte le suddette navi e ai loro equipaggi.
(B) Tutti i trasporti interni italiani e tutti gli impianti portuali saranno tenuti a disposizione delle Nazioni Unite per gli usi che esse stabiliranno.
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15)Le navi mercantili, da pesca ed altre imbarcazioni delle Nazioni Unite, ovunque esse si trovino, in mano degli italiani (incluse, a tale scopo, quelle di qualsiasi paese che abbia rotto relazioni diplomatiche con l'Italia) a prescindere dal fatto se il titolo di proprietà sia già stato trasferito o meno in seguito a procedura del Tribunale delle prede, verranno consegnate alle Nazioni Unite e verranno radunate nei porti che saranno indicati dalle Nazioni Unite le quali disporranno di esse come crederanno opportuno. Il Governo italiano prenderà le disposizioni necessarie per il trasferimento del titolo di proprietà. Tutte le navi mercantili, da pesca od altre imbarcazioni neutrali gestite o controllate dagli italiani saranno radunate in modo simile in attesa di accordi (arrangements) per la loro sorte definitiva. Qualunque necessaria riparazione alle sopraindicate navi se richiesta sarà eseguita dal Governo italiano a proprie spese. Il Governo italiano prenderà tutte le misure necessarie per assicurarsi che le navi ed i loro carichi non saranno danneggiati.
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16) Nessun impianto di radio o di comunicazione a lunga distanza od altri mezzi di intercomunicazione a terra o galleggianti, sotto controllo italiano, sia che appartenga all'Italia od altra Nazione non facente parte delle Nazioni Unite, potrà trasmettere finché disposizioni per il controllo di questi impianti non saranno state impartite dal Comandante Supremo delle Forze Alleate. Le autorità italiane si conformeranno alle disposizioni per il controllo e la censura della stampa e delle altre pubblicazioni, delle rappresentazioni teatrali e cinematografiche, della radiodiffusione e di qualsiasi altro mezzo di intercomunicazione che potrà prescrivere il Comandante Supremo delle Forze Alleate.
Il Comandante Supremo delle Forze Alleate potrà a sua discrezione rilevare stazioni radio, cavi od altri mezzi di comunicazione.
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17) Le navi da guerra, ausiliarie, di trasporto e mercantili e altre navi ed aeroplani al servizio delle Nazioni Unite avranno il diritto di usare liberamente le acque territoriali italiane e di sorvolare il territorio italiano.
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18) Le Forze delle Nazioni Unite dovranno occupare certe zone del territorio italiano. I territori o le zone in questione verranno notificati di volta in volta dalle Nazioni Unite, e tutte le Forze italiane di terra, mare ed aria, si ritireranno da questi territori o zone in conformità agli ordini emessi dal Comandante Supremo delle Forze Alleate. Le disposizioni di questo articolo non pregiudicano quelle dell'art. 4 sopraddetto. Il Comando Supremo italiano garantirà agli Alleati l'uso e l'accesso immediato agli aerodromi e ai porti navali in Italia sotto il suo controllo.
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19) Nei territori o zone cui si riferisce l'art. 18, tutte le installazioni navali, militari ed aeree, tutte le centrali elettriche, le raffinerie, i servizi pubblici, i porti, le installazioni per i trasporti e le comunicazioni, i mezzi ed il materiale e quegli impianti e mezzi e altri depositi che potranno essere richiesti dalle Nazioni Unite saranno messi a disposizione in buone condizioni dalle competenti autorità italiane con il personale necessario per il loro funzionamento. Il Governo italiano metterà a disposizione quelle altre risorse o servizi locali che le Nazioni Unite riterranno richiedere.
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20) Senza pregiudizio alle disposizioni del presente atto, le Nazioni Unite eserciteranno tutti i diritti di una Potenza occupante nei territori e nelle zone di cui all'art. 18, per la cui amministrazione verrà provveduto mediante la pubblicazione di proclami, ordini e regolamenti. Il personale dei servizi amministrativi, giudiziari e pubblici italiani eseguirà le proprie funzioni sotto il controllo del Comandante in capo alleato a meno che non venga stabilito altrimenti.
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21) In aggiunta ai diritti relativi ai territori italiani occupati descritti negli articoli dal numero 18 al 20:
(A) i componenti delle Forze terrestri, navali ed aeree ed i funzionari delle Nazioni Unite avranno il diritto di passaggio nel territorio italiano non occupato o al di sopra di esso e verrà loro fornita ogni facilitazione e assistenza necessaria per eseguire le loro funzioni.
(B) le autorità italiane metteranno a disposizione, nel territorio italiano non occupato, tutte le facilitazioni per i trasporti (transport facilities) richieste dalle Nazioni Unite compreso il libero transito per il loro materiale ed i loro rifornimenti di guerra, ed eseguiranno le istruzioni emanate dal Comandante in capo alleato relative all'uso ed al controllo degli aeroporti, porti, navigazione, sistemi e mezzi di trasporto terrestre, sistemi di comunicazione, centrali elettriche e servizi pubblici, raffinerie, materiali ed altri rifornimenti di carburante e di elettricità ed i mezzi per produrli, secondo quanto le Nazioni Unite potranno specificare, insieme alle relative facilitazioni per le riparazioni e costruzioni.
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22) Il Governo e il popolo italiano si asterranno da ogni azione a danno degli interessi delle Nazioni Unite ed eseguiranno prontamente ed efficacemente tutti gli ordini delle Nazioni Unite.
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23) Il Governo italiano metterà a disposizione la valuta italiana che le Nazioni Unite domanderanno.
Il Governo italiano ritirerà e riscatterà in valuta italiana entro i periodi di tempo e alle condizioni che le Nazioni Unite potranno indicare tutte le disponibilità in territorio italiano delle valute emesse dalle Nazioni Unite durante le operazioni militari o l'occupazione e consegnerà alle Nazioni Unite senza alcuna spesa la valuta ritirata. Il Governo italiano prenderà quelle misure che potranno essere richieste dalle Nazioni Unite per il controllo delle banche e degli affari in territorio italiano, per il controllo dei cambi con l'estero, delle relazioni commerciali e finanziarie con l'estero e per il regolamento del commercio e della produzione ed eseguirà qualsiasi istruzione emessa dalle Nazioni Unite relativa a dette o a simili materie.
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24) Non vi dovranno essere relazioni finanziarie, commerciali e di altro carattere o trattative con o a favore di paesi in guerra con una delle Nazioni Unite o coi territori occupati da detti paesi o da qualsiasi altro paese straniero, salvo con autorizzazione del Comandante in capo alleato o di funzionari designati.
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25)
(A) Le relazioni con i paesi in guerra con una qualsiasi delle Nazioni Unite, od occupati da uno di detti paesi, saranno interrotte. I funzionari diplomatici, consolari ed altri funzionari italiani e i componenti delle Forze terrestri, navali ed aeree italiane accreditati in missione presso qualsiasi di detti paesi o in qualsiasi altro territorio specificato dalle Nazioni Unite saranno richiamati. I funzionari diplomatici, consolari di detti paesi saranno trattati secondo quanto potrà essere disposto dalle Nazioni Unite.
(B) Le Nazioni Unite si riservano il diritto di richiedere il ritiro dei funzionari diplomatici e consolari neutrali dal territorio italiano occupato ed a prescrivere ed a stabilire i regolamenti relativi alla procedura circa i metodi di comunicazione fra il Governo italiano e suoi rappresentanti nei paesi neutrali e riguardo alle comunicazioni inviate da o destinate ai rappresentanti dei paesi neutrali in territorio italiano.
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26) In attesa di ulteriori ordini ai sudditi italiani sarà impedito di lasciare il territorio italiano eccetto con l'autorizzazione del Comandante Supremo delle Forze Alleate e in nessun caso essi presteranno servizio per conto di qualsiasi paese od in qualsiasi dei territori cui si riferisce l'art. 25 (A), né si recheranno in qualsiasi lungo con l'intenzione di intraprendere lavori per qualsiasi di tali paesi.
Coloro che attualmente servono o lavorano in tal modo saranno richiamati secondo le disposizioni del Comando Supremo delle Forze Alleate.
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27) Il personale e il materiale delle Forze militari, navali ed aeree e la marina mercantile, le navi da pesca ed altre imbarcazioni, i velivoli, i veicoli, ed altri mezzi di trasporto di qualsiasi paese contro il quale una delle Nazioni Unite conduca le ostilità oppure sia occupato da tale paese, saranno passibili di attacco o cattura dovunque essi si trovino entro o sopra il territorio o le acque italiane.
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28)
(A) Alle navi da guerra, ausiliarie e da trasporto di qualsiasi tale paese o territorio occupato cui si riferisce l'art. 27, che si trovino nei porti o nelle acque italiane od occupate dagli italiani, ed ai velivoli, ai veicoli ed ai mezzi di trasporto di tali paesi entro o sopra il territorio italiano od occupato dagli italiani sarà, nell'attesa di ulteriori istruzioni, impedito di partire.
(B) Al personale militare, navale ed aeronautico e alla popolazione civile di qualsiasi di tali paesi o territorio occupato che si trovi in territorio italiano od occupato dagli italiani sarà impedito di partire, ed essi saranno internati in attesa di ulteriori istruzioni.
(C) Qualsiasi proprietà in territorio italiano appartenente a qualsiasi paese o territorio occupato o ai suoi nazionali, sarà sequestrata e tenuta in custodia in attesa di ulteriori istruzioni.
(D) Il Governo italiano si conformerà a qualsiasi istruzione data dal Comandante Supremo delle Forze Alleate concernente l'internamento, custodia o susseguente disposizione, utilizzazione od impiego di qualsiasi delle sopraddette persone, imbarcazioni, veicoli, materiale o proprietà.
29) Benito Mussolini, i suoi principali associati fascisti e tutte le persone sospette di aver commesso delitti di guerra o reati analoghi, i cui nomi si trovino sugli elenchi che verranno comunicati dalle Nazioni Unite e che ora o in avvenire si trovino in territorio controllato dal Comando militare alleato o dal Governo italiano, saranno immediatamente arrestati e consegnati alle Forze delle Nazioni Unite. Tutti gli ordini impartiti dalle Nazioni Unite a questo riguardo verranno osservati.
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30) Tutte le organizzazioni fasciste, compresi tutti i rami della milizia fascista (MVSN), la polizia segreta (OVRA) e le organizzazioni della Gioventù Fascista saranno, se questo non sia già stato fatto, sciolte in conformità alle disposizioni del Comandante Supremo delle Forze Alleate. Il Governo italiano si conformerà a tutte le ulteriori direttive che le Nazioni Unite potranno dare per l'abolizione delle istituzioni fasciste, il licenziamento ed internamento del personale fascista, il controllo dei fondi fascisti, la soppressione della ideologia e dell'insegnamento fascista.
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31) Tutte le leggi italiane che implicano discriminazioni di razza, colore, fede od opinione politica saranno, se questo non sia già stato fatto, abrogate, e le persone detenute per tali ragioni saranno, secondo gli ordini delle Nazioni Unite, liberate e sciolte da qualsiasi impedimento legale a cui siano state sottomesse. Il Governo italiano adempirà a tutte le ulteriori direttive che il Comandante Supremo delle Forze Alleate potrà dare per l'abrogazione della legislazione fascista e l’eliminazione di qualsiasi impedimento o proibizione risultante da essa.
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32)
(A) I prigionieri di guerra appartenenti alle Forze delle Nazioni Unite, o designati da questi e qualsiasi suddito delle Nazioni unite, compresi i sudditi abissini, confinati, internati, o in qualsiasi altro modo detenuti in territorio italiano od occupato dagli italiani, non saranno trasferiti e saranno immediatamente consegnati ai rappresentanti delle Nazioni Unite o altrimenti trattati come sarà disposto dalle Nazioni Unite. Qualunque trasferimento durante il periodo tra la presentazione e la firma del presente atto sarà considerato come una violazione delle sue condizioni.
(B) Le persone di qualsiasi nazionalità che sono state poste sotto sorveglianza, detenute o condannate (incluse le condanne in contumacia) in conseguenza delle loro relazioni o simpatie colle Nazioni Unite, saranno rilasciate in conformità agli ordini delle Nazioni Unite e saranno sciolte da tutti gli impedimenti legali ai quali esse sono state sottomesse.
(C) Il Governo italiano prenderà le misure che potranno essere prescritte dalle Nazioni Unite per proteggere le persone e le proprietà dei cittadini stranieri e le proprietà degli Stati e dei cittadini stranieri.
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33)
(A) Il Governo italiano adempirà le istruzioni che le Nazioni Unite potranno impartire riguardo alla restituzione, consegna, servizi o pagamenti quale indennizzo ("payments by reparation of war ") e pagamento delle spese di occupazione.
(B) Il Governo italiano consegnerà al Comandante Supremo delle Forze Alleate qualsiasi informazione che possa essere prescritta riguardo alle attività ("assets") sia in territorio italiano sia fuori di esso, appartenenti allo Stato italiano alla banca d'Italia a qualsiasi istituto statale o parastatale italiano od organizzazioni fasciste o persone domiciliate ("residents") in territorio italiano e non disporrà né permetterà di disporre di qualsiasi tale attività fuori del territorio italiano salvo col permesso delle Nazioni Unite.
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34) Il Governo italiano eseguirà durante il periodo (di validità) del presente atto quelle misure di disarmamento, smobilitazione e smilitarizzazione che potranno essere prescritte dal Comandante supremo delle Forze alleate.
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35) Il Governo italiano fornirà tutte le informazioni e provvederà tutti i documenti occorrenti alle Nazioni Unite. Sarà proibito distruggere o nascondere archivi, verbali, progetti o qualsiasi altro documento o informazione.
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36) Il Governo italiano prenderà ed applicherà qualsiasi misura legislativa o di altro genere, che possa essere necessaria per l'esecuzione del presente atto. Le autorità militari e civili italiane si conformeranno a qualsiasi istruzione emanata dal comandante supremo delle forze alleate.
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37) Verrà nominata una Commissione di controllo che rappresenterà le Nazioni Unite, incaricata di regolare ed eseguire il presente atto in base agli ordini e alle direttive generali del comandante supremo delle forze alleate.
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38)
(A) Il termine "Nazioni Unite nel presente atto comprende il comandante supremo delle forze alleate, la commissione di controllo, e qualsiasi altra autorità che le nazioni unite possano nominare.
(B) Il termine “Comandante Supremo" delle forze alleate nel presente atto comprende la commissione di controllo e quegli altri ufficiali e rappresentanti che il comandante supremo delle forze alleate potrà nominare.
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39) Ogni riferimento alle Forze terresti, navali ed aeree italiane nel presente atto s'intende includere la Milizia fascista e qualsiasi unità militare o paramilitare, formazioni e corpi che potranno essere prescritti dal Comandante Supremo delle Forze Alleate.
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40) Il termine "materiali di guerra” nel presente atto indica tutto il materiale specificato in quegli elenchi o definizioni che potranno di tanto in tanto essere pubblicati dalla Commissione di controllo.
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41) Il termine "territorio italiano” comprende tutte le colonie e possedimenti italiani e ai fini del presente atto (ma senza pregiudizio alla questione della sovranità) sarà considerata inclusa l'Albania.
Resta tuttavia stabilito che, eccetto nei casi e nella misura prescritta dalle Nazioni Unite, i provvedimenti del presente atto non saranno applicabili né riguarderanno l'amministrazione di qualsiasi colonia o possedimento italiano già occupato dalle Nazioni Unite, o i diritti o poteri colà posseduti o esercitati da esse.
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42) Il Governo italiano invierà una delegazione al Quartier Generale della Commissione di controllo per rappresentare gli interessi italiani e per trasmettere alle competenti autorità italiane gli ordini della commissione di controllo.
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43) Il presente atto entrerà in vigore immediatamente. Rimarrà in forza fino a che sarà sostituito da qualsiasi altro accordo o fino a che non entrerà in vigore il trattato di pace con l'Italia.
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44) Il presente atto può essere denunciato dalle Nazioni Unite, con effetto immediato, se gli obblighi italiani di cui al presente atto non saranno adempiuti o, altrimenti, le le Nazioni Unite possono punire contravvenzioni dell'atto stesso con misure adatte alle circostanze, quali ad esempio l'estensione delle zone di occupazione militare, od azioni aeree, oppure altra azione punitiva.
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Il presente atto è redatto in inglese ed italiano, il testo inglese essendo quello autentico, ed in caso di qualsiasi disputa riguardante la sua interpretazione, la decisione della Commissione di controllo prevarrà”.


Firmato a Malta il giorno 29 settembre 1943:
M.llo PIETRO BADOGLIO, Capo del Governo italiano
DWIGHT D. EISENHOWER, Generale dell'Esercito degli Stati Uniti, Comandante in capo alleato

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Queste condizioni armistiziali avranno vigore fino alla firma del trattato di pace (10-2-1947), atto di natura unilaterale imposto all'Italia (“diktat”), e accettato dal suo governo postbellico. In esso l'Italia sarà costretta a riconoscere il principio di aver “intrapreso una guerra di aggressione” (premessa, cpv. 2°): e pertanto le sue clausole avranno carattere punitivo. Mutilazioni dei territorio nazionale, rinunzia alle colonie, riparazioni, limitazioni della sovranità dello Stato, divieti per gli armamenti anche solo difensivi, restrizioni di ogni genere: queste condizioni - tutte gravissime - discendono, direttamente, dai criteri che avevano ispirato l'armistizio nel protocollo definitivo, per la cui firma s'era scelto il quadrato di una nave inglese e l'ancoraggio di Malta.

LA FIRMA
Il 29 settembre 1943 nelle acque di Malta, sul quadrato della nave britannica “ Nelson ”, si riunirono:
per gli “alleati”, il gen. Eisenhower, l'ammiraglio Cunningham, il gen. MacFarlane, il gen. Gorth, coi loro ufficiali;
per l'Italia; il Maresciallo Badoglio, il gen. Ambrosio, il gen. Roatta, il gen. Sandalli, l'ammiraglio De Courten, coi loro ufficiali.
Nella riunione fu discussa la dichiarazione di guerra del R. Governo italiano alla Germania, richiesta dagli anglo-americani attraverso il gen. Eisenhower. Il Capo del R. Governo italiano Badoglio concordò circa l'opportunità della dichiarazione di guerra al Reich, solo riservando al Sovrano la definitiva decisione.
In quella stessa riunione fu firmato l'atto definitivo dell'armistizio italiano. L'atto era intitolato “Condizioni aggiuntive di armistizio con l'Italia ”, e integrava il primo schema di armistizio, o “ corto armistizio ”, firmato il 3 settembre 1943.
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Comunicazione congiunta sulla Resa italiana del Presidente Roosevelt e del Primo Ministro CHURCHILL al Maresciallo BADOGLIO e al popolo italiano
(Washington e Londra. 10 Settembre 1943)
 .
Tocca a Voi, nell'ora dell'agonia del Vostro paese, compiere i primi decisivi passi per guadagnare la pace e la libertà per il popolo italiano e riottenere per l'Italia un posto onorevole tra le civiltà dell'Europa.

Avete già liberato il Vostro paese dalla servitù Fascista. Rimane il più importante compito di ripulire il suolo italiano dagli invasori tedeschi. Hitler, attraverso il suo complice Mussolini, ha portato l'Italia sulla soglia della rovina. Egli ha guidato gli italiani in campagne disastrose nelle sabbie d'Egitto e nelle nevi di Russia. I tedeschi hanno sempre abbandonato le truppe italiane sul campo di battaglia e le hanno sacrificate sprezzantemente per coprire le loro proprie ritirate. Ora Hitler minaccia di sottoporvi tutti alle crudeltà che sta perpetrando in così tante terre.

Ora è il tempo per ogni italiano di colpire. Gli eserciti liberatori del Mondo Occidentale stanno arrivando per la Vostra liberazione. Noi abbiamo forze molto potenti e stiamo entrando in molti punti. Il terrore tedesco in Italia non durerà a lungo. Essi saranno estirpati dalla Vostra terra e Voi, aiutandoci in questa impresa di liberazione, ancora una volta potrete tornare fra i veri e comprovati amici del Vostro paese dal quale vi eravate alienati così erroneamente.

Cogliete ogni occasione che potete. Colpite duro e colpite anche nella Vostra casa. Abbiate fede nel Vostro futuro. Tutto finirà bene. Marciate coi Vostri amici americani e britannici nel grande movimento mondiale verso la Libertà, la Giustizia e la Pace.

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Lettera del Generale Eisenhower al Maresciallo BADOGLIO esplicativa della firma dell'Armistizio Supplementare e Strumento di Resa.
(29 Settembre, 1943)

Mio Caro Maresciallo BADOGLIO,
I termini dell'armistizio al quale noi abbiamo appena apposto le nostre firme sono supplementari all'armistizio militare breve firmato dal Suo e mio rappresentante il 3 Settembre 1943. Essi sono stati basati sulla situazione presente prima della cessazione delle ostilità. Gli sviluppi da quel tempo hanno alterato notevolmente lo status dell'Italia che è divenuta, in effetti, un cooperatore delle Nazioni Unite.
È riconosciuto pienamente dai Governi per conto dei quali sto agendo che questi termini sono stati superati in certi aspetti dagli eventi successivi e che molte delle clausole sono divenute obsolete o sono già state poste in esecuzione. Noi riconosciamo anche che non è in questo momento nel potere del Governo Italiano eseguire certe condizioni. Il fallimento nel fare ciò a causa di condizioni esistenti non sarà visto come una mancanza di buona fede da parte dell'Italia. Comunque, questo documento rappresenta le richieste che ci si aspetta che il Governo Italiano ottemperi quando sia in condizione di farlo.
Resta inteso che sia i termini di questo documento sia dell'armistizio militare breve del 3 Settembre potrebbero essere cambiati di volta in volta se le necessità militari o la misura della cooperazione del Governo italiano indichi ciò come desiderabile.
Sinceramente,
Dwight D. Eisenhower
Generale, Esercito degli Stati Uniti, Comandante-in-capo, Forze Alleate.
A sua Eccellenza
Maresciallo Pietro BADOGLIO, capo del Governo Italiano
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Memoria della Commissione Alleata al Governo italiano
(24 Febbraio 1945)

1. In concordanza con la dichiarazione del Presidente degli Stati Uniti d'America e del Primo Ministro del Regno Unito di Gran Bretagna, i Governi Alleati propongono di allentare il controllo sul Governo italiano sotto l'armistizio per la questione dell'amministrazione quotidiana e di esercitare tale controllo solamente quando gli interessi militari Alleati lo richiedessero.

2. Si abolirà la Sezione Politica della Commissione Alleata a partire dal 1 Marzo, 1945. Il Ministero italiano per gli Affari Esteri tratterà col Commissario Capo le questioni di maggiore importanza, mentre per le questioni di minore importanza e per affari di routine si rivolgerà a qualsiasi sezione (affari economici o civili) della commissione che potrebbe essere adatta all'argomento trattato. Le questioni che coinvolgono il viaggio di ufficiali pubblici e diplomatici o altri saranno trattate in futuro per conto della commissione dall'ufficio del Commissario Esecutivo.

3. Il Governo Italiano continuerà, come attualmente, ad avere relazioni dirette con i rappresentanti diplomatici stranieri accreditati presso il Quirinale.

La Commissione Alleata generalmente dovrebbe essere tenuta informata dal Governo italiano di qualsiasi negoziazione nelle quale si impegni con altri Governi. Agevolazioni saranno concesse al Governo italiano per l'uso di borse segrete in corrispondenza coi loro rappresentanti diplomatici all'estero. Agevolazioni per codici cifrati non depositati non possono essere permesse per il momento.

Fin tanto che queste negoziazioni abbiano a che fare con questioni economiche e finanziarie, la Sezione Economica e la sua sotto-commissione finanziaria dovrebbero essere tenute informate del loro progresso.

Sarebbe conveniente che il Governo italiano fornisse un sommario periodico di tutte le negoziazioni completate o pendenti con gli altri Governi.

4. La Commissione Alleata limiterà la sua condotta riguardo al territorio sotto la giurisdizione del Governo italiano alla consultazione con e al consiglio ai Ministri del Governo italiano.

5. Le funzioni consultive delle sotto-commissione per l'Istruzione, i Monumenti e Belle Arti, per il Governo Locale, Legale e Sindacale in territorio sotto la giurisdizione del Governo Italiano saranno compiute solamente quando richieste dal Governo Italiano.

6. Non sarà più necessario per il Governo italiano ottenere l'approvazione della Commissione Alleata per le delibere e l'altra legislazione decretata dal Governo Italiano nel territorio sotto la giurisdizione del Governo Italiano.

Ciononostante, la Commissione Alleata dovrebbe essere informata delle delibere proposte con un certo anticipo rispetto alla loro promulgazione in modo da consentire al Commissario Capo di consultarsi col Governo italiano in merito alla loro applicazione in territorio sotto la giurisdizione del Governo Militare Alleato (A.M.G.), e per predisporre piani per la loro realizzazione effettiva in tale territorio quando appropriato.

7. Non sarà più necessario per il Governo italiano ottenere l'approvazione della Commissione Alleata per le nomine italiane, se a incarichi nazionali o locali, in territorio sotto la giurisdizione del Governo Italiano eccetto con riguardo all'elenco allegato di posizioni che hanno significato militare. Il Governo Italiano ha il diritto di modificare le nomine fatte precedentemente dalle autorità dell'A.M.G.

8. Gli ufficiali della Commissione Alleata assegnati al territorio sotto la giurisdizione del Governo Italiano saranno ritirati. Come primo passo si intende abolire a partire dal 1 Aprile, 1945, gli Uffici Regionali della Commissione Alleata per la Sicilia, Sardegna, Meridione e Lazio-Umbria. Rappresentanti della Commissione Alleata saranno comunque inviati in territorio sotto la giurisdizione del Governo italiano quando necessario e certi ufficiali specialisti con funzioni economiche rimarranno in tale territorio per un periodo limitato.

9. È desiderio degli Alleati incoraggiare il libero scambio di conoscenza e insegnamento con il popolo italiano. Saranno facilitate le intese per il flusso tra l'Italia e le Nazioni Unite di libri e altre pubblicazioni di natura scientifica, politica, filosofica e artistica, e per il movimento di studiosi, artisti e professionisti tra l'Italia e le Nazioni Unite.

10. Gli Alleati accolgono cordialmente la decisione di tenere elezioni locali nel territorio sotto la giurisdizione del Governo italiano appena possibile.

11. Le nazioni Alleate desiderano fare concessioni riguardo ai prigionieri italiani di guerra ora o successivamente trattenuti in Italia, altri da quelli catturati da quando l'armistizio fu firmato. Concesso che accordi possono essere fatti affinché i servizi di tali persone continuino a essere resi disponibili a condizioni soddisfacenti per il Comandante Supremo Alleato, il loro status di prigionieri di guerra sarà terminato.

12. E' essenziale che il Governo Italiano formuli e perfezioni dei controlli economici appropriati e compia tutti gli altri passi possibili sia in ordine di assicurare la massima produzione e l'effettiva ed equa distribuzione e controllo del consumo di risorse locali possibili nelle condizioni esistenti sia come requisito indispensabile per un'incrementata assistenza economica.

13. Nel Programma congiunto delle importazioni essenziali italiane che sta per essere preparato dalla Commissione Inter-Ministeriale per la Ricostruzione e dalla Sezione Economica di questa commissione, ci saranno degli approvvigionamenti per i quali le autorità militari combinate (Regno Unito -Stati Uniti) si assumeranno la responsabilità del procacciamento (Categoria A) e altri approvvigionamenti per i quali loro non si assumeranno la responsabilità (Categoria B). Segue una definizione degli approvvigionamenti che rientrano nella Categoria A:

(a) Quelle quantità di approvvigionamenti essenziali ritenuti necessari per prevenire malattie e agitazioni pregiudizievoli alle operazioni militari, come cibo, alimenti e vestiario, approvvigionamenti medici e sanitari.

(b) Quegli approvvigionamenti, l'importazione dei quali ridurrà i bisogni militari per l'importazione di approvvigionamenti civili e essenziali per gli scopi indicati in questo paragrafo, come fertilizzante, materie prime, macchinari e equipaggiamenti.

(c) Quei materiali essenziali per il ripristino delle installazioni di comunicazione italiane, centrali energetiche e installazioni di trasporto che favoriranno direttamente lo sforzo militare Alleato.

14. I programmi per i quali le autorità militari si assumono la responsabilità saranno mantenuti per la durata delle operazioni combinate (Regno Stati-Unito e Unito) in Italia. Per questo periodo e entro i limiti definiti nel paragrafo 13, l'Italia sarà trattata come un intero (N.d.T territorio italiano + territorio italiano occupato). La data della terminazione della responsabilità militare sarà fissata dalle Nazioni Alleate.

15. In aggiunta al programma di approvvigionamenti per i quali i militari si assumono la responsabilità per il procacciamento ( Categoria A) la Commissione Alleata assisterà il Governo italiano nella preparazione di programmi di approvvigionamenti preparati per ripristinare l'industria italiana. Tali programmi, riferiti come Categoria B saranno trattati con procedure già notificate. L'acquisto di approvvigionamenti nei programmi di categoria B saranno intrapresi immediatamente senza preoccupazione per la presente difficile condizione di spedizione in modo che gli approvvigionamenti così acquisiti possano essere richiamati come e quando lo spazio per il trasporto sarà disponibile.

16. Gli Alleati desiderano che il ripristino industriale in Italia sia eseguito dal Governo italiano nella misura massima permessa dalle risorse italiane e dagli approvvigionamenti che potrebbe essere possibile importare sotto i termini dei paragrafi 13, 14 e 15 di cui sopra e sottoposti alla limitazione del paragrafo 19 di cui sotto. L'unica eccezione a questo principio sarà fatta nel caso di industrie che coinvolgono la produzione o riparazione di munizioni o altri strumenti bellici che saranno ripristinate solamente nella misura richiesta dal Comandante Alleato Supremo nell'espletamento della sua missione militare e nella misura necessaria a favorire lo sforzo militare Alleato negli altri teatri. L'ordine prioritario nel quale industria italiana sarà ripristinata (dopo la ricostruzione delle industrie essenziali per gli scopi militari Alleati) sarà determinato dal Governo Italiano con l'assistenza e consiglio della Commissione Alleata.

17. La responsabilità primaria per il controllo dell'inflazione in Italia, incluse l'imposizione e l'amministrazione dei controlli finanziari appropriati, di controlli economici e dell'utilizzazione appropriata degli approvvigionamenti, spetta al Governo italiano. A questo riguardo, come in altri, la Commissione Alleata rimane pronta a consigliare e assistere.

18. La misura in cui le esportazioni saranno incentivate e lo sviluppo di macchinari per il controllo del flussi d'esportazione spettano al Governo italiano. Per il momento, i programmi d'esportazione italiani saranno limitati necessariamente da certi fattori di spedizione, militari, finanziari e d'approvvigionamento. L'applicabilità di questi fattori a programmi individuali sarà risolta tra il Governo italiano e la Sezione Economica della Commissione Alleata secondo le linee già discusse dalla Sezione Economica con la Commissione Inter-Ministeriale per la Ricostruzione.

19. Nulla di quanto sopra indicato deve essere visto come costituente un impegno delle Nazioni Alleate riguardo le spedizioni. Qualsiasi approvvigionamento sia da importare in Italia deve transitare dai trasporti che potrebbero essere stanziati di volta in volta dalle Nazioni Alleate.

Harold MACMILLAN.
24 Febbraio, 1945.

Elenco di nomine Governo Italiano che richiedono previa approvazione della Commissione alleata.
Ministro della Guerra.
Ministro della Marina.
Ministro dell'Aviazione.
Qualsiasi altro Ministro delle Forze Armate che possono essere create.
Sotto-segretario per le Telecomunicazioni.
Direttore delle Ferrovie.
Direttore Generale di Pubblica Sicurezza.
Generale Comandante, CC. RR.
Capo di Stato Maggiore, CC. RR.
Generale Comandante, GG. FF.
Incarichi nell'Esercito, Marina militare e Aeronautica militare in concordanza con la pratica corrente
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On the morning of 11 September 1943, Admiral Andrew Cunningham was present at Malta when the Italian Fleet surrendered. Cunningham informed the Admiralty with a telegram;
"Please to inform your Lordships that the Italian battle fleet now lies at anchor under the guns of the fortress of Malta."

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